Beni mobili ricompresi nell’inventario fallimentare (ad eccezione dei nn. 6, 8 per 625 mq e 29).
I beni saranno acquistati così come visti e piaciuti.
All’aggiudicatario compete l’obbligo di ritiro dei beni in questione, di pulizia dei sito ove si trovano e di smaltimento di eventuali rifiuti rinvenuti, senza alcun onere a carico della procedura e tramite accordo diretto con il custode e/o proprietario dell’immobile.
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